Categoria: Salva Casa

Decreto Salva Casa (L. 105/2024): cosa sana, cosa no, applicazione in Campania.

  • Salva Casa e mutuo: come sbloccare la perizia

    Il perito della banca confronta lo stato dei luoghi con i documenti: se trova una difformità, il mutuo dell’acquirente può saltare. Il Salva Casa, in molti casi, offre una via d’uscita.

    Cosa cambia con la riforma

    Molte micro-difformità che prima bloccavano la perizia oggi rientrano nello stato legittimo come tolleranze (art. 34-bis) oppure si sanano con SCIA grazie alla doppia conformità attenuata (art. 36-bis), senza demolizione. Ciò restituisce all’immobile la garanzia che la banca chiede.

    Il percorso, in ordine

    Si verifica lo stato legittimo, si classifica la difformità, si predispone — dove serve — la SCIA in sanatoria e l’aggiornamento catastale (DOCFA), poi si richiede una nuova perizia. Con i documenti allineati, la banca può riconsiderare il finanziamento. Se il no è già arrivato, leggi come recuperare un mutuo rifiutato per irregolarità.

    Attenzione ai limiti

    Se la difformità è un abuso sostanziale (volume non conforme, vincolo paesaggistico non rispettato), il Salva Casa non basta. Per questo la verifica preventiva è decisiva: ti dice prima se sei finanziabile o cosa sistemare.

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  • Salva Casa: perché verificarlo prima di vendere

    Se stai per vendere, il Salva Casa può essere un alleato — ma solo se lo usi prima di trovare l’acquirente, non quando il notaio è già in stanza.

    Lo stato legittimo è il cardine del rogito

    Con l’art. 9-bis lo stato legittimo si ricostruisce dall’ultimo titolo più le tolleranze. Senza uno stato legittimo certo non c’è commerciabilità sicura: il notaio lo chiede e la banca lo verifica in perizia.

    Il Salva Casa può sbloccare, ma va accertato

    Molte micro-difformità (tramezzi spostati, superfici leggermente diverse, una loggia chiusa con VEPA) oggi rientrano nelle tolleranze o si sanano con una SCIA. Ma la differenza tra “tolleranza”, “sanabile” e “non sanabile” la fa la verifica tecnica, non l’ottimismo. Un caso tipico: la verifica dello stato legittimo per una compravendita, con licenza originaria e piccole tolleranze, che porta a un rogito senza contestazioni.

    Cosa fare prima di mettere in vendita

    Una due diligence preventiva confronta titoli e stato di fatto, classifica ogni difformità e ti dice cosa il Salva Casa sana e cosa no. Approfondisci se la sola conformità catastale basta per l’atto e cosa succede con gli abusi edilizi in vendita.

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  • Cosa puoi sanare davvero con il Salva Casa

    Il Salva Casa non sana tutto, ma su alcune situazioni molto comuni cambia davvero le carte in tavola. Ecco, in pratica, cosa puoi ricondurre a regolarità e con quale strumento.

    1. Tolleranze costruttive (art. 34-bis)

    Le difformità dimensionali entro soglia non sono illecito e rientrano nello stato legittimo, senza alcuna pratica di sanatoria. Per gli interventi entro il 24 maggio 2024 la soglia dipende dalla superficie: dal 2% (unità ≥ 500 mq) fino al 6% (unità sotto i 60 mq). Bastano rilievo e attestazione tecnica.

    2. Stato legittimo semplificato (art. 9-bis)

    Lo stato legittimo si desume dall’ultimo titolo che ha disciplinato l’immobile (non più l’intera catena), integrato dai titoli successivi e dalle tolleranze. È il cardine documentale di ogni compravendita.

    3. Accertamento di conformità attenuato (art. 36-bis)

    Per parziali difformità e variazioni essenziali cade la rigida “doppia conformità”: basta la conformità alla disciplina edilizia dell’epoca e a quella urbanistica vigente al momento della domanda. Si regolarizza con SCIA in sanatoria e sanzione, senza demolizione.

    4. Cambio di destinazione d’uso (art. 23-ter)

    Sempre ammesso il mutamento entro la stessa categoria funzionale; tra categorie diverse dipende dalla disciplina urbanistica e dall’eventuale incremento di standard.

    5. Agibilità con deroghe (art. 24)

    Ammesse deroghe ai requisiti: altezza interna minima fino a 2,40 m e superfici ridotte (monolocale una persona fino a 20 mq, due persone fino a 28 mq). Leva decisiva per il recupero di locali esistenti.

    6. Edilizia libera e sottotetti (artt. 6 e 2-bis)

    Entrano in edilizia libera le VEPA (vetrate panoramiche amovibili) e le pergole bioclimatiche; il recupero dei sottotetti a fini abitativi è agevolato, nel rispetto della legge regionale.

    Cosa resta fuori

    Aumenti di volume/superficie non conformi, immobili vincolati senza ok paesaggistico, opere in zona sismica prive di titoli strutturali. Per questo ogni voce va verificata sul singolo immobile: la guida qui sotto lo mostra con 12 casi concreti in Campania.

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  • Il Salva Casa è un condono?

    È la prima domanda che mi fanno da quando se ne parla: «con il Salva Casa posso finalmente sanare tutto?». La risposta è netta: no, il Salva Casa non è un condono.

    Non è una sanatoria straordinaria: è una riforma permanente

    Il “Salva Casa” (D.L. 69/2024, convertito in L. 105/2024) è una riforma strutturale e permanente del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001). Non apre una finestra temporanea per pagare un’oblazione e chiudere gli abusi, come facevano i condoni. Ridisegna in modo stabile il confine tra difformità rilevante e irregolarità tollerata, semplificando la regolarizzazione delle lievi difformità e delle piccole trasformazioni interne.

    Cosa NON sana

    Qui sta il punto più frainteso. Restano fuori dalla semplificazione: gli abusi in assenza di titolo con aumento di volume o superficie non conformi allo strumento urbanistico; gli interventi su immobili vincolati privi di compatibilità paesaggistica; le difformità non conformi né alla disciplina dell’epoca né a quella attuale; le opere in zona sismica prive dei titoli strutturali. In questi casi la strada resta l’accertamento ordinario, con esiti non scontati.

    Cosa semplifica, invece

    Agisce su sei leve: le tolleranze costruttive (art. 34-bis), lo stato legittimo desunto dall’ultimo titolo (art. 9-bis), l’accertamento di conformità attenuato (art. 36-bis, con SCIA in sanatoria senza demolizione), il cambio di destinazione d’uso (art. 23-ter), l’agibilità con deroghe igienico-sanitarie (art. 24) e l’edilizia libera per VEPA e pergole bioclimatiche (art. 6).

    Perché la differenza conta

    Un condono è straordinario, a termine e discrezionale; il Salva Casa è permanente e tecnico. Ma proprio perché non è una spugna che cancella tutto, serve la verifica caso per caso: capire se la tua difformità è tolleranza, è sanabile con SCIA o resta fuori. È il perimetro del Metodo CheckVendita™.

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